Onorevoli colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale modifica l'articolo 126 della Costituzione, già modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Si vogliono, infatti, distinguere le ipotesi di decadenza del Presidente della Giunta regionale per approvazione di una mozione di sfiducia o per rimozione, alle quali conseguono nuove elezioni, da quelle per impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie o per l'accesso a cariche elettive, alle quali consegue la nomina di un vicepresidente della Giunta fino alla scadenza del mandato. La distinzione nasce da ragioni di merito e di opportunità. Le ragioni di merito riguardano la distinta gravità delle due situazioni descritte. Infatti, sembrano più gravi dal punto di vista istituzionale e, quindi, necessitano di un ritorno alle urne i casi di approvazione di una mozione di sfiducia o di rimozione del Presidente della Giunta regionale rispetto alle altre ipotesi ricordate. Le ragioni di opportunità vanno individuate nel proseguimento dell'attività amministrativa e nel completamento della legislatura con l'attuazione del programma stabilito da una coalizione. Un altro elemento da non sottovalutare e che indica la volontà di perseguire un programma comune e di dare continuità istituzionale all'organo di governo è rappresentato dall'indicazione fatta all'atto delle elezioni dal candidato alla carica di Presidente della Giunta, che sceglie un vicepresidente indicando colui che può rappresentarlo in qualsiasi sede e, quindi, anche negli incarichi di governo.

 

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